Ordinanza
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Art. 49 Esecuzione del controllo
1 Il SFF esegue i seguenti controlli:
2 Durante il controllo, lo scarico e il ricarico delle merci, l’apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi spettano alla persona responsabile delle merci. 3 Nel caso di merci per le quali non sono necessari un controllo e un via libera, il SFF può controllare per campionatura se le merci adempiono le condizioni per l’importazione. 4 Il controllo può essere esteso all’imballaggio della merce e al mezzo di trasporto utilizzato. 5 Se le condizioni per l’importazione sono adempiute, il SFF lo attesta:
6 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le modalità della notifica e del controllo. 7 L’ufficio federale competente può prevedere per determinati invii di tralasciare completamente o in parte i controlli, se in base all’esperienza acquisita con importazioni precedenti di merci della stessa origine, si può presumere che non siano infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi. A tal fine possono essere considerate anche le esperienze acquisite dall’UE nelle importazioni da Stati terzi.30 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |