Ordinanza
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Art. 57 Esportazione di merci in Stati terzi
1 Su richiesta, il SFF rilascia un certificato fitosanitario di esportazione per le merci esportate in uno Stato terzo, il quale, per l’importazione esige un certificato fitosanitario. 2 Il richiedente:
3 Il SFF rilascia il certificato fitosanitario di esportazione se la merce adempie le esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione. 4 Può eseguire ispezioni nel luogo di produzione e negli immediati dintorni o prelevare campioni e analizzare la merce in questione. |