Ordinanza
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Art. 106 Altri organi
1 Gli uffici federali competenti possono delegare all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ai servizi cantonali competenti e alle seguenti organizzazioni di controllo indipendenti i compiti di seguito:
2 Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le spese della loro attività di controllo. 3 Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché il personale delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti coadiuvano gli organi preposti alle misure per la salute dei vegetali nell’adempimento dei loro compiti. |