Ordinanza
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Art. 86 Apposizione del passaporto fitosanitario con etichetta ufficiale per la certificazione
Nel caso dei vegetali destinati alla piantagione messi in commercio come materiale certificato conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza del 7 dicembre 199869 sul materiale di moltiplicazione, le aziende omologate allegano il passaporto fitosanitario, ben riconoscibile, all’etichetta ufficiale per la certificazione conformemente all’articolo 17 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. |