Art. 11 Compiti generali
1 Gli addetti alla sicurezza sono tenuti a: - a.
- vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose;
- b.
- consigliare l’impresa nelle attività connesse al trasporto di merci pericolose;
- c.
- allestire, a destinazione della direzione dell’impresa, rapporti annuali sulle attività dell’impresa inerenti al trasporto di merci pericolose.
2 Sono in particolare tenuti a verificare: - a.
- le procedure con le quali si intende assicurare il rispetto delle prescrizioni per l’identificazione delle merci pericolose trasportate;
- b.
- la prassi con la quale l’impresa, al momento dell’acquisto dei mezzi di trasporto, tiene conto delle esigenze particolari relative alle merci pericolose trasportate;
- c.
- le procedure con le quali si controlla il materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico e scarico;
- d.11
- se i lavoratori dell’impresa interessati sono istruiti a sufficienza, se sono aggiornati su eventuali modifiche apportate alla normativa sulle merci pericolose e se ciò è indicato nella documentazione relativa al personale;
- e.
- se sono previste misure urgenti appropriate nel caso di eventuali incidenti o eventi particolari che possono pregiudicare la sicurezza nelle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose;
- f.
- se vengono eseguite indagini e, sempreché sia necessario, se vengono allestiti rapporti su incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi constatati durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose;
- g.
- se sono introdotte misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti, eventi particolari o infrazioni gravi;
- h.
- se vengono osservate le prescrizioni giuridiche e i requisiti particolari posti al trasporto di merci pericolose nella scelta e nell’impiego di subappaltatori o di altre terze persone;
- i.
- se il personale incaricato delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose dispone di direttive e istruzioni dettagliate;
- j.
- se sono introdotte misure intese a informare sui pericoli legati alle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose;
- k.
- se sono introdotte misure intese a verificare la presenza dei documenti e dei dispositivi di sicurezza nel mezzo di trasporto nonché la loro conformità alle prescrizioni;
- l.
- se sono introdotte procedure per verificare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di carico e scarico;
- m.12
- se è disponibile il piano di sicurezza secondo il numero 1.10.3.2 dell’Accordo europeo del 30 settembre 195713 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e secondo il numero 1.10.3.2 del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)14.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20126539). 12 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5365). 13 RS 0.741.621 14 Il RID (All. I al CIM – RS 0.742.403.1) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch.
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