Art. 22 Documenti esteri comprovanti l’istruzione 27
Sono riconosciuti come equivalenti i documenti esteri comprovanti l’istruzione rilasciati in applicazione della direttiva 2008/68/CE28 della sezione 1.8.3 ADR29 o della sezione 1.8.3 RID30. 27 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). 28 Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13. 29 RS 0.741.621 30 Il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, COTIF; RS 0.742.403.1) nella versione modificata dal Protocollo di modifica del 3 giugno 1999, non è pubblicato nella RU. Lo stampato è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch. |