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Art. 92b Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei
1I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei e dai documenti giustificativi sono divulgati nella forma prevista negli articoli 47−47b.2 1bisI dati tratti dai registri menzionati nell’articolo 92a capoverso 1bis sono divulgati dall’UFSC nella forma prevista dagli articoli 47−47b.3 2Prima della firma i documenti dello stato civile allestiti in base ai dati registrati su un supporto elettronico vanno verificati per accertarne la conformità con i dati figuranti nei registri cartacei. Sono fatte salve le indicazioni e le modifiche menzionate nell’articolo 92a capoverso 3. 3L’atto di nascita di una persona adottata viene allestito in base al frontespizio introdotto nel registro delle nascite in occasione dell’adozione. 4Gli interessati possono consultare i propri dati personali nei registri cartacei e nei documenti giustificativi, se la divulgazione non è manifestamente esigibile in un’altra forma. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |