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Art. 99a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007 306
1 Al momento della prima attribuzione completa e della comunicazione del numero AVS (art. 8a), le persone rilevate nel registro dello stato civile sono annunciate all’UCC. 2 Dopo tale annuncio, ogni persona i cui dati sono trasferiti ai sensi dell’articolo 93 capoverso 1 o 2 è annunciata all’UCC. 3 La procedura concernente l’attribuzione, la verifica e la divulgazione del numero AVS è retta dagli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 1947307 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 306 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri (RU 2007 6719). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |