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Art. 99e Disposizione transitoria della modifica del 27 ottobre 2021 311
Le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali secondo l’articolo 6 capoverso 2 OAPuE312 devono essere effettuate entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 27 ottobre 2021. 311 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |