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Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 25
1 Se, nonostante un’intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un’indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l’indennità o l’aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti. 2 Se sono stati pagate indennità e il Cantone, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu26. 3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento. 4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu. 25 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 26 RS 616.1 |
