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Art. 26 Studi di base della Confederazione
1 L’UFAM rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d’acqua. 2 L’UFAM rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.38 3 L’UFAM coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene. 4 Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente. 5 Analizza gli eventi dannosi di importanza nazionale.39 38 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RU 2000243). 39 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). |