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Art. 10 Vitto
(art. 17a cpv. 3 e 29 cpv. 1 lett. c e 2 LSC) 1 Se non è in grado di offrire il vitto alla persona che presta servizio civile, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:
2 Esso non deve versare alla persona che presta servizio civile prestazioni in denaro per la colazione del primo giorno e per la cena dell’ultimo giorno di servizio civile. |