|
Art. 9 Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSC) Se l’impiego richiede abiti o scarpe da lavoro speciali, l’istituto d’impiego versa alla persona che presta servizio civile un’indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego. |