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Art. 12 Importi relativi agli impieghi all’estero
(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC; art. 65 e 68 OSCi) 1 Se, in caso di impieghi all’estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 9 e 10 non coprono i costi effettivi, l’istituto d’impiego rifonde alla persona che presta servizio civile i maggiori costi comprovati, ma al massimo in misura pari all’importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. 2 Se il costo della vita nel Paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l’istituto d’impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 9–11 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo Paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 fr. per la colazione e rispettivamente 4 fr. per il pranzo e la cena). 3 È vietato all’istituto d’impiego equiparare la persona che presta servizio civile ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità. |