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Art. 80 Corsi di formazione predisposti dal CIVI 224
(art. 36 cpv. 2 lett. a e 3 nonché 37 cpv. 1 LSC) 1 Il CIVI organizza corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego sui temi seguenti:
2 Il CIVI può organizzare altri corsi di formazione:
3 Il CIVI può incaricare terzi di organizzare i corsi di formazione e può consultare specialisti esterni. 4 Esso assicura un sistema completo di gestione della qualità della formazione. 5 I corsi di formazione predisposti dal CIVI non dispensano l’istituto d’impiego dall’obbligo d’introduzione di cui all’articolo 78. 6 La Confederazione versa fino a 3000 franchi per ogni partecipante e per ogni corso. 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |
