|
Art. 12a Obblighi della persona che presta servizio civile 56
(art. 4a lett. c e 7 cpv. 4 LSC) 1 La persona che presta servizio civile si annuncia presso la rappresentanza svizzera competente entro la settimana successiva al suo arrivo nel Paese d’impiego. Può annunciarsi per via elettronica se:
2 Il capoverso 1 si applica anche se durante l’impiego la persona che presta servizio civile viene distaccata in un altro Paese. 3 Nel quadro del suo impiego all’estero, la persona che presta servizio civile non è autorizzata a diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche o a partecipare ad attività volte alla diffusione di simili correnti di pensiero né durante l’orario di lavoro né durante il suo tempo libero. 4 Durante l’orario di lavoro e nel tempo libero si attiene alle prescrizioni del CIVI e dell’istituto d’impiego, in particolare a quelle in materia di sicurezza. 5 Nelle situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente. 6 In caso di malattia o di infortunio, informa senza indugio il CIVI e l’assicurazione militare:
7 Essa informa il CIVI sul suo impiego secondo le modalità previste da quest’ultimo. 56 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |