Ordinanza
|
Art. 17 Domande di informazioni
1 Le domande di informazioni delle autorità di cui all’articolo 15 LSCPT rivolte ai FST, ai fornitori di servizi di comunicazione derivati e ai gestori di reti di telecomunicazione interne, nonché le informazioni fornite da questi alle autorità sono trasmesse con procedura di richiamo o mediante le interfacce tramite il sistema di trattamento secondo l’OST-SCPT7. 2 Se la procedura di richiamo tramite il sistema di trattamento non è disponibile per motivi tecnici, le domande di informazioni e le informazioni fornite alle autorità possono essere inoltrate al Servizio SCPT per posta o telefax. 3 In casi urgenti le autorità possono presentare le domande di informazioni al Servizio SCPT per telefono e trasmettere successivamente la domanda di informazioni conformemente al capoverso 1 o 2. 4 Nella domanda di informazioni devono essere indicati, oltre ai dati previsti per i singoli tipi di informazione, il numero massimo di pacchetti di dati da trasmettere e, se disponibili, i numeri di riferimento e la denominazione del caso cui si riferisce la sorveglianza. |