Ordinanza
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Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni
1 I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell’articolo 22 devono essere in grado di fornire le informazioni di cui agli articoli 35–37 e 40–48 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43 riguardanti i servizi da loro offerti. Possono ricorrere a terzi. 2 Forniscono le informazioni di cui agli articoli 35–37 e 40–42 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40 e 42 in modo automatizzato tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT. Le domande di informazioni di cui agli articoli 43–48 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con l’articolo 43 possono anche essere fornite manualmente. 3 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell’articolo 51 possono fornire informazioni di tutti i tipi anche per scritto, senza usare il sistema di trattamento. 4 I FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell’articolo 51, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell’articolo 52 devono essere in grado di fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 39 riguardanti i servizi da loro offerti mediante l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT. Possono ricorrere a terzi. 5 I fornitori di servizi di comunicazione derivati senza obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono obbligati a fornire i tipi di informazioni di cui agli articoli 35–48 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43. Trasmettono i dati disponibili mediante il sistema di trattamento o in altro modo per scritto. 6 Se il numero di pacchetti di dati trovati supera il valore massimo indicato nella domanda, il fornitore ne comunica soltanto il numero. |