Ordinanza del DFI
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Art. 6 Standard per lo scambio di dati 12
1 Per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1, i membri della rete devono rispettare la struttura e la semantica dei dati da notificare (formato delle notifiche), le azioni, reazioni e opzioni dei membri della rete (comportamento) e i requisiti tecnici per collegarsi al gruppo (trasmissione delle notifiche) secondo il «Concept Echange de données sur la réduction des primes» (progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 4.1 del 25 marzo 202013 (standard RP). 2 Il termine «premio tariffario» ai sensi della cifra 3.2.5 dello standard RP corrisponde al termine «premio effettivo» secondo l’articolo 16d OPC-AVS/AI14. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2537). 13 Il documento può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi tra assicuratore e Cantoni 14 RU 2020 599 |
