Ordinanza
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Art. 2 Informazione
(art. 10 LSEst) 1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma adeguata, segnatamente su imminenti elezioni e votazioni. A questo scopo utilizza in particolare le riviste dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero o di altre istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero e altri mezzi di comunicazione. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mette a disposizione sul suo sito Internet una raccolta delle principali basi legali che riguardano gli Svizzeri all’estero. Pubblica inoltre rimandi ad altri siti Internet contenenti informazioni pertinenti, segnatamente a siti che informano sulla vita politica in Svizzera. 3 Le rappresentanze informano periodicamente gli Svizzeri all’estero e le istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero all’interno della loro circoscrizione consolare sulle questioni che li riguardano. |