Ordinanza del DFI
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Art. 11 Procedura di valutazione della conformità
1 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, deve essere effettuata una delle seguenti procedure di valutazione della conformità volta a dimostrare che il giocattolo adempie i requisiti di sicurezza:
2 Il fabbricante esegue la procedura di valutazione della conformità o la fa eseguire da un organismo di valutazione della conformità. 3 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità. 10 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 lug. 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio; versione secondo GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. |