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Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati
1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto. 2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035). 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 20202035). |