Ordinanza
|
|
Art. 68 Diritti d’accesso
1 I diritti d’accesso sono retti dall’articolo 58 capoverso 5 LAIn. 2 Per ogni operazione secondo l’articolo 12 OAIn23 devono essere disposti diritti d’accesso separati, i quali si applicano a tutti i dati provenienti da misure di acquisizione eseguite in relazione con l’operazione. 3 I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 13 e sono autorizzati dal SIC per ogni misura di acquisizione. |
