Ordinanza
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Art. 72 Disposizione transitoria concernente il controllo della qualità
1 I termini previsti negli articoli 20, 27 e 33 concernenti la verifica periodica dei record di dati personali decorrono dal momento della loro registrazione originaria o della loro ultima verifica periodica nei sistemi d’informazione Sicurezza esterna (ISAS) e Sicurezza interna (ISIS) ai sensi dell’articolo 1 lettere a e b dell’ordinanza dell’8 ottobre 201426 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Le verifiche annuali previste negli articoli 38, 44 e 59 nonché la verifica periodica secondo l’articolo 54 sono eseguite la prima volta nel 2018. |
