Ordinanza
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Art. 10 Uffici doganali
1 Gli uffici doganali (uffici doganali del servizio civile, uffici di servizio del Corpo delle guardie di confine) possono trattare i dati di un incarto che hanno aperto essi stessi, finché ne sono competenti. 2 Se la competenza per il trattamento dell’incarto è passata a un’istanza superiore, gli uffici doganali, ai fini dell’accertamento e del perseguimento di reati nell’ambito di competenza dell’AFD (art. 4 lett. a), possono consultare i dati di cui all’articolo 5 lettere a, b, d–f, j e m sulla base dei dati personali (cognome, cognome e nome, cognome e data di nascita o cognome e nome e data di nascita), della targa di controllo o del numero d’incarto. 3 Negli incarti che non hanno aperto essi stessi, gli uffici doganali, ai fini dell’accertamento e del perseguimento di reati nell’ambito di competenza dell’AFD (art. 4 lett. a), possono consultare i dati di cui all’articolo 5 lettere a, b, d–f e m sulla base dei dati personali (cognome, cognome e nome, cognome e data di nascita o cognome e nome e data di nascita) o della targa di controllo. 4 Gli uffici doganali possono consultare i dati:
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