Ordinanza
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Art. 19
L’accesso al sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping è concesso ai collaboratori dell’agenzia nazionale antidoping dei settori Controlli, Indagini, Scienza, Prevenzione, Diritto, Direzione, Commissione medica, Commissione legale e Servizi centrali, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. |