Ordinanza
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Art. 7 Autorizzazioni di accesso
1 Presso gli organi di polizia cantonali sono autorizzate ad accedere al sistema di rilevazione le persone competenti per la registrazione di incidenti stradali in virtù della legislazione cantonale in materia di polizia. Esse hanno accesso:
2 Il Centro danni DDPS ha accesso:
3 L’USTRA ha accesso al sistema di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all’articolo 3. Designa la persona autorizzata a questo scopo e ne disciplina la supplenza. |