Ordinanza
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Art. 8 Diritto di informazione e di rettifica
1 Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all’autorità competente per la registrazione dei dati di cui all’articolo 5. 2 Fatto salvo il diritto procedurale cantonale, l’autorità competente comunica i dati in questione integralmente, gratuitamente e di norma per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni. 3 Chiunque può chiedere che i dati inesatti concernenti la propria persona siano rettificati o distrutti. |