Ordinanza
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Art. 4 Unità dei Dipartimenti
1 I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l’italiano e, ove opportuno, per l’inglese e altre lingue, con un responsabile per ciascuna lingua. 2 Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l’italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua. 3 Il responsabile di un’unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell’ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni. |
