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Art. 9 Zone riservate
1 Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento. 2 Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante. 3 Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno. |