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Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione
1 I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l’USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera. 2 I Cantoni informano periodicamente l’USTRA sullo stato dei lavori. Quest’ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni. 3 I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla circolazione del tratto interessato. |
