Ordinanza
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Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti 74
1 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:75
2 Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:
74 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). 75 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). 76 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). 77 RS 916.401 |