Ordinanza
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Art. 40 Costi
1 Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi d’eliminazione. 2 Il Cantone addebita proporzionalmente i costi d’eliminazione a suo carico ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale per conto dei quali ha effettuato l’eliminazione. 3 Nell’interesse pubblico o se l’onere amministrativo risulta sproporzionato, il Cantone può rinunciare al trasferimento integrale dei costi d’eliminazione. 4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei Comuni all’eliminazione. 5 Sono fatte salve le disposizioni cantonali divergenti. |