Ordinanza
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Art. 18 Pubblicità
1 Le iscrizioni nel registro sono pubbliche e accessibili gratuitamente in Internet. 2 Su richiesta, l’autorità di sorveglianza attesta per scritto che una persona o un’impresa sono state abilitate e iscritte nel registro. Per tale attestato l’autorità riscuote un emolumento di 50 franchi. 3 La domanda di abilitazione, la corrispondenza relativa a un’abilitazione, la documentazione prodotta e la decisione di abilitazione non sono pubbliche. |