Ordinanza
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Art. 37 Notifica delle misure di sicurezza e tutela
1 Se durante lo svolgimento di una sperimentazione clinica devono essere adottate senza indugio misure di sicurezza e tutela, lo sperimentatore notifica entro sette giorni alla commissione d’etica tali misure e le circostanze per cui si sono rese necessarie. 2 Per le sperimentazioni cliniche con dispositivi medico-diagnostici in vitro o dispositivi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer, tale notifica deve aver luogo entro due giorni. 3 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere presentate all’Istituto. Tale obbligo incombe al promotore. |