Ordinanza
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Art. 71 Disposizioni transitorie per le sperimentazioni cliniche autorizzate secondo il diritto previgente
1Le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici ed espianti standardizzati e le sperimentazioni cliniche di trapianti autorizzate prima del 1° gennaio 2014 sono considerate sperimentazioni cliniche della categoria C. 2 Le altre sperimentazioni cliniche autorizzate sono considerate sperimentazioni cliniche della categoria B. 3 Su richiesta, l’autorità che ha autorizzato la sperimentazione clinica prima del 1° gennaio 2014 può classificare la sperimentazione in un’altra categoria. In tal caso, gli obblighi di responsabilità, garanzia, notifica, rapporto e documentazione sono retti dal nuovo diritto. 4 La commissione d’etica competente prende la decisione di cui al capoverso 3 secondo la procedura semplificata prevista all’articolo 6 dell’ordinanza del 20 settembre 201353 sull’organizzazione relativa alla LRUm. 5 La verifica delle modifiche essenziali è retta dal nuovo diritto. 53 RS 810.308 |
