Ordinanza
|
Art. 16 Previdenza professionale
1 Le persone abilitate a insegnare in Svizzera, che sono obbligatoriamente affiliate all’AVS/AI, sottostanno al diritto svizzero anche nella previdenza professionale. 2 Il datore di lavoro provvede a una previdenza professionale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che corrisponde alle esigenze minime della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 3 Se il docente ha la possibilità di restare affiliato alla sua cassa pensioni oppure di essere assicurato presso la cassa pensioni del Cantone patrono, il datore di lavoro decide della sua affiliazione presso l’uno o l’altro istituto. Se l’affiliazione presso questi istituti non è possibile, il docente viene ammesso alla cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). 4 L’UFC fissa in modo forfettario il guadagno assicurato delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che sono assicurate presso PUBLICA. Esso tiene conto dei differenti livelli scolastici. |