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Art. 47 Altri segnali indicanti norme di comportamento
1 Con il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l’ubicazione di un passaggio pedonale (art. 77). È collocato sempre davanti ai passaggi pedonali fuori delle località nonché davanti ai passaggi pedonali inaspettati o difficilmente visibili all’interno delle località. È sufficiente un unico segnale visibile da entrambe le direzioni di marcia sull’isola spartitraffico per strade che ne sono dotate nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette. Per la presegnalazione con il segnale «Pedoni» (1.22) è applicabile l’articolo 11.123 2 I segnali «sottopassaggio pedonale» (4.12) e «Cavalcavia pedonale» (4.13) sono collocati prima di sottopassaggi o cavalcavia che i pedoni devono percorrere (art. 47 cpv. 1 ONC) e che sono vietati ai veicoli. I simboli possono essere con i lati invertiti a seconda delle condizioni locali. Se il segnale non è collocato vicino al sottopassaggio o al cavalcavia, esso deve indicarne la rispettiva direzione e distanza. 3 Il segnale «Ospedale» (4.14) indica che nelle vicinanze si trova un ospedale, una casa di convalescenza o un simile stabilimento. Il conducente deve circolare usando particolare riguardo. 4 Il segnale «Piazzuola» (4.15) indica gli spiazzi sui quali i conducenti di veicoli lenti devono scansarsi per facilitare il sorpasso ai veicoli più veloci (art. 10 cpv. 3 ONC); la fermata volontaria e il parcheggio sono vietati.124 5 Il segnale «Posto di fermata per veicoli in panna» (4.16) sulle autostrade e semiautostrade sprovviste di corsie d’emergenza indica gli spiazzi destinati alle fermate imposte da necessità (art. 36 cpv. 3 ONC); la fermata volontaria e il parcheggio vi sono vietati. Il segnale è collocato nei pressi dello spiazzo di fermata e, a titolo complementare, come presegnale (art. 44 cpv. 3). 6 Il segnale «Uscita di scampo» (4.24) indica una corsia demarcata in rossobianco seguita da un letto di ghiaia sul quale i conducenti, in caso di avaria dei freni, possono far fermare il veicolo.125 123Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). 124 Correzione del 9 giu. 2020 (RU 2020 2095). 125Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). |