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Art. 71 Ubicazione e esigenze tecniche
1 I semafori veicolari sono collocati sul margine destro della carreggiata. Possono essere ripetuti al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall’altra parte dell’intersezione.203 1bis I semafori possono essere:
2 Il margine inferiore dei semafori si trova:205
3 I segnali luminosi devono impedire l’incontro di veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l’incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in senso inverso e quello di velocipedi e ciclomotori che svoltano a destra secondo l’articolo 69a capoverso 1 con utenti aventi la precedenza. Se il via libera è dato da frecce verdi e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che svoltano in un’altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a sinistra e quelli che giungono in senso inverso.208 4 I veicoli che provengono da destra possono essere fatti passare contemporaneamente a quelli che proseguono diritto soltanto se dopo l’intersezione ciascuna delle due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria. Fanno eccezione i velocipedi e i ciclomotori che provengono da destra secondo l’articolo 69a capoverso 1.209 5 La successione dei colori dei segnali luminosi è la seguente: verde – giallo – rosso – rosso e contemporaneamente giallo - verde; sono riservati gli articoli 68 capoverso 7, 69 capoverso 3, 70 capoversi 4 e 4bis. La luce rossa e la luce verde non possono essere accese insieme. La luce rossa e la luce gialla accese contemporaneamente devono spegnersi solo quando si accende quella verde.210 6 Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni e ciclisti, dispositivi acustici e/o tattili per ciechi. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri. 211 203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 204 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 210Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 211Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). BGE
116 IV 306 () from 11. Dezember 1990
Regeste: Art. 117 StGB; Art. 3, Art. 71, Art. 80 und Art. 81 SSV; Verletzung der Sorgfaltspflicht durch mangelhafte Signalisation einer Baustelle, Kausalität. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Täter seine Sorgfaltspflicht verletzt hat, kann auf Verordnungen zurückgegriffen werden, die der Unfallverhütung und der Sicherheit im Strassenverkehr dienen; ein Verstoss gegen die in solchen Verordnungen enthaltenen Vorschriften lässt in der Regel auf eine Sorgfaltswidrigkeit schliessen (E. 1a; Bestätigung der Rechtsprechung). Sorgfaltspflichtverletzung bejaht bei einem Baustellenpolier, der bei der Signalisation einer Baugrube verschiedene Bestimmungen der Verordnung über die Strassensignalisation (SSV) missachtet hat (E. 1b). Begriff der Kausalität (E. 2a; Zusammenfassung der Rechtsprechung). Der Entscheid darüber, ob bei Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre, setzt die Feststellung aller erheblichen Tatsachen voraus (E. 2b). Von einer umfassenden Klärung des Sachverhalts entbindet auch nicht die Risikoerhöhungstheorie. Anwendungsbereich dieser Theorie (E. 2c). |