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Art. 25a Stock commerciale del negoziatore professionale 55
1 Le banche e le società finanziarie di carattere bancario nel senso della legge federale dell’8 novembre 193456 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera e le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 201557 sull’infrastruttura finanziaria sono negoziatori professionali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LTB.58 2 I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 LTB possono esigere l’esonerazione dello stock commerciale solamente se hanno fornito la prova all’AFC che esercitano professionalmente il commercio con titoli imponibili. 3 Lo stock commerciale nel senso dell’articolo 14 capoverso 3 LTB è la totalità dei titoli liberati che il negoziatore di titoli professionale ha acquistato per conto proprio con l’intenzione di rivenderli. I titoli acquistati dalla Banca nazionale svizzera per la realizzazione della sua politica monetaria sono considerati parte dello stock commerciale della Banca nazionale svizzera. 4 Non appartengono allo stock commerciale i documenti imponibili che:
5 Il negoziatore di titoli professionali deve la metà della tassa per se stesso se trasferisce:
55Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228). 58 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 7 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). 59 Nuovo testo giusta l’all. dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 305). 60 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269). |