Ordinanza
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Art. 17 Identificazione
(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC) 1 Al fine di accertare l’identità del venditore o del fornitore, le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche rilevano i dati seguenti:
2 Qualora vi siano indizi che facciano sorgere dubbi sulla correttezza delle indicazioni fornite o che mettano in discussione il rapporto di fiducia instauratosi nel corso di precedenti transazioni, i dati devono essere verificati sulla base di un documento comprovante l’identità. 3 Non è necessario procedere all’accertamento dell’identità se essa è già stata verificata in precedenza. |