Ordinanza
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Art. 51 Richiesta di garanzia, sequestro in generale
1 Spetta all’amministrazione cantonale della tassa chiedere le garanzie, a meno che la competenza non sia delegata a un’altra autorità centrale designata dal Cantone. 2 Le garanzie devono essere costituite da garanzie reali, da fideiussioni o da assicurazioni di fideiussioni. L’autorità che chiede le garanzie decide se quelle offerte o fornite sono sufficienti e statuisce sulla liberazione delle stesse. 3 ...54 4 Se il sequestro è fatto per una tassa non ancora stabilita con una decisione passata in giudicato, l’autorità deve chiedere l’esecuzione nei 10 giorni dopo che la tassazione ha acquistato valore di cosa giudicata. 54 Abrogato dal n. IV 15 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |