Ordinanza
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Art. 2 Gestore
1 Per gestore s’intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un’azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assume il rischio d’impresa.4 2 Se un gestore gestisce più unità di produzione, queste sono considerate come un’azienda. 3 Se coniugi o conviventi non separati oppure persone in unione domestica registrata non separate gestiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un’azienda. Fanno eccezione le aziende portate nella convivenza e che continuano a essere gestite come aziende autonome e indipendenti secondo l’articolo 6.5 4 Se un’azienda produce prodotti conformemente al titolo secondo della legge sull’agricoltura, il produttore è considerato gestore. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). |