Ordinanza
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Art. 61 Tasse
1 L’autorità giudiziaria superiore cui sono deferite le decisioni adottate nell’ambito di una procedura sommaria in materia di esecuzione (art. 251 CPC29) può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l’importo della tassa prevista per l’autorità di prima istanza.30 2 Sono esenti da tassa:
29 RS 272 30 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). 31 L’art. 60 cpv. 2 lett. b è ora privo d’oggetto. Dal 1° lug. 2004, rispettivamente 1° ago. 2005, moratoria, di fallimento e concordato concernenti le banche sono regolati negli art. 33–37g della L sulle banche (RS 952.0). |