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Art. 10 Ritardo
1 Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. 2 La responsabilità del vettore è limitata:
3 Il vettore non è responsabile del danno dovuto a ritardo se dimostra che lui o i suoi dipendenti o incaricati hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno oppure che non è stato loro possibile adottarle. 4Le disposizioni del capoverso 2 lettere a e b non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni. 5 Sono riservate le disposizioni di diritto internazionale concernenti i ritardi nel trasporto aereo di passeggeri che si applicano in Svizzera. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743). |