|
Art. 11 Risarcimento e riparazione
1 In caso di decesso o di lesione corporale del passeggero la qualità di avente diritto, la forma e le modalità di calcolo del risarcimento e della riparazione sono determinate in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni9. 2 Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo complessivo superiore a 113 100 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l’importo complessivo.10 3 Per il calcolo della riparazione, in caso di danno materiale, sono applicabili a titolo complementare le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di trasporto. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743). |