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Art. 16b Programmi di addestramento e obbligo di approvazione 21
1 Il datore di lavoro del personale incaricato di attività volte a garantire la conformità del trasporto di merci pericolose ai requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1 deve definire un programma di addestramento e tenerlo aggiornato. 2 Il programma di addestramento deve comprendere i seguenti elementi:
3 I programmi di addestramento delle seguenti imprese sono subordinati all’approvazione dell’UFAC:
21 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022622). 22 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’edizione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). |