Ordinanza
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Art. 19 Varianti
1 D’intesa con l’Ufficio federale, i costruttori possono presentare delle varianti se il tracciato non può essere definito con i servizi federali e con i Cantoni prima dell’elaborazione del progetto preliminare. 2 Per la stessa tratta possono essere presentate al massimo due varianti del progetto preliminare. 3 Entrambe le varianti devono essere presentate nello stesso stato di pianificazione. I tracciati previsti devono essere raffrontati, segnatamente per quanto concerne i costi, le conseguenze a livello d’esercizio, di tecnica e di scadenzario, nonché le ripercussioni sul territorio e sull’ambiente. |
