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Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione 36
L’UFAM autorizza l’esportazione se:
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). 37 Nuovo testo giusta l’all. 6 n. 8 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). 38 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014193). |