Ordinanza
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Art. 46 Contributi ai controlli del traffico pesante
1 La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell’applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico. 2 Il calcolo e l’importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni con i Cantoni. |